Successione testamentaria

La successione testamentaria ha titolo nel testamento, cioè in un atto col quale la persona dispone dei propri beni per il tempo della morte.

Il testamento è un atto di autonomia privata che consente ad una persona fisica di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, e cioè il potere di scegliere i suoi successori.

La causa della successione testamentaria deve rinvenirsi nella esigenza di dare assetto ai diritti della persona a seguito della sua morte e, insieme, la funzione di soddisfare l’esigenza di liberalità successoria del defunto.

Caratteristica fondamentale del testamento è il suo contenuto patrimoniale; sotto tale aspetto, il testamento può contenere:

  • l’istituzione di uno o più eredi, cioè di soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale;
  • l’attribuzione di uno o più legati. Qualora questo sia l’unico contenuto del testamento, è la legge che designa gli eredi secondo la disciplina della successione legittima.

Il testamento, inoltre, può comprendere anche disposizioni di natura non patrimoniale, che costituiscono il suo contenuto atipico, la cui efficacia non viene meno anche in assenza di disposizioni patrimoniali. A tal proposito si intendono:

  • la designazione di un tutore o protutore;
  • il riconoscimento del figlio naturale;
  • la riabilitazione dell’indegno;
  • la nomina dell’esecutore testamentario o di un curatore speciale.

Il testamento può essere redatto in varie forme, le principali sono:

1) Il testamento pubblico è il testamento stipulato dal notaio.

I requisiti formali del testamento pubblico previsti dal codice sono:

  • la dichiarazione della volontà testamentaria fatta dal testatore al notaio in presenza di 2 testimoni;
  • la riduzione in iscritto della volontà testamentaria da parte del notaio;
  • la lettura del medesimo da parte del notaio in presenza dei testimoni;
  • la menzione nel testamento delle suddette formalità;
  • la menzione del luogo, della data di ricevimento e dell’ora della sottoscrizione;
  • la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio.

Nel caso in cui il testatore sia nell’impossibilità o nella grave difficoltà di sottoscrivere l’atto, il codice esige che il testatore medesimo dichiari la causa che gli impedisce di sottoscrivere, e che il notaio prima della lettura dell’atto menzioni questa dichiarazione. È escluso in giurisprudenza che la cecità comporti presuntivamente l’inidoneità a firmare.

Il testamento pubblico è nullo per difetto di forma quando:

  • la volontà testamentaria non è stata tradotta per iscritto dal notaio;
  • manca la sottoscrizione del testatore o quando non sono state osservate le formalità richieste per il caso di impedimento alla sottoscrizione (dichiarazione del testatore sulla causa dell’impedimento e menzione di questa dichiarazione prima della lettura del testamento);
  • manca la sottoscrizione del notaio.

Gli altri difetti di forma, invece, non danno luogo alla nullità ma alla mera annullabilità del testamento.

L’annullamento dell’atto è pronunziato dall’autorità giudiziaria su domanda di impugnazione presentata da qualsiasi interessato.

 

2) Il testamento olografo è il testamento scritto interamente di mano del testatore.

Requisiti formali del testamento olografo sono:

  • la scrittura autografa del testatore;
  • la data;
  • la sottoscrizione.

La mancanza dell’autografia o della sottoscrizione importa la nullità del testamento.

Il testamento olografo è quindi una scrittura che si caratterizza per la totale autografia dell’atto. A differenza, cioè, delle ordinarie scritture private, dove è sufficiente la firma autografa in calce alla dichiarazione per imputare questa al sottoscrivente, il testamento olografo, per essere valido, richiede che il testatore scriva di proprio pugno tutto il contenuto della dichiarazione, ivi compresa la data. Questo rigoroso requisito formale è richiesto a pena di nullità e risponde all’esigenza di garantire l’integrale autenticità delle disposizioni testamentarie e, in particolare, per evitare che parte del testamento possa essere alterato con parole estranee a quelle originarie.

Il requisito dell’autografia richiede l’uso di mezzi che rivelino il movimento grafico della mano, è pertanto esclusa la scrittura meccanica, effettuata cioè con la stampa o con l’impressione di caratteri o impulsi elettronici. Anche la circostanza che la mano del testatore sia stata “guidata” da altri, esclude secondo la giurisprudenza l’autografia dell’atto.

Il testamento olografo può essere conservato dal testatore, o affidato a persona di sua fiducia. Può essere anche depositato presso un notaio, il quale assolverà in tal caso alla semplice funzione di depositario della scheda.

Dopo la morte del testatore l’affidatario del testamento, e chiunque ne consegua comunque il possesso, è tenuto a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione.

 

3) Il testamento segreto è redatto su scheda sottoscritta dal testatore e da questi consegnata in involucro chiuso al notaio con la dichiarazione che in esso è contenuto il suo testamento.

Il testamento segreto risponde a due esigenze:

  • la prima è quella di consentire al testatore di non rendere di pubblica ragione il contenuto del suo testamento, prevenendo così eventuali risentimenti o pressioni dei successibili;
  • l’altra esigenza è quella della certezza che la scheda testamentaria non venga sottratta, alterata o distrutta.

Il testamento segreto si distingue rispetto al testamento pubblico perché non è il notaio a recepire e rogare la volontà testamentaria. Anzi, il notaio ignora integralmente quale sia il contenuto del testamento che gli viene affidato in busta sigillata.

A differenza del testamento olografo, che è una semplice scrittura privata, il testamento segreto è un atto che richiede una duplice formalità pubblica, e cioè la consegna al notaio in plico sigillato e la dichiarazione del testatore, ricevuta dal notaio alla presenza di 2 testimoni, che il plico contiene la sua volontà testamentaria.

Può dirsi quindi che il testamento segreto ha duplice natura, in quanto consta di un atto privato, e cioè la dichiarazione testamentaria contenuta nella scrittura, e di un atto pubblico, e cioè la dichiarazione del testatore resa al notaio che il plico affidatogli racchiude il suo testamento.

 

4) Altri testamenti (testamento internazionale e testamenti speciali)

Se ricorrono alcune particolari circostanze, ove è impossibile avvalersi delle forme testamentarie ordinarie, il codice civile concede efficacia ad alcune particolari forme di testamento, dette testamenti speciali.

Si tratta in sostanza di testamenti pubblici, dotati però di speciali caratteristiche, ossia:

  • maggiore semplicità delle forme
  • possibilità di rendere dichiarazioni ad un pubblico ufficiale diverso dal notaio
  • limitata efficacia temporale (perdono, infatti la loro efficacia trascorsi tre mesi dal giorno in cui il testatore è stato in grado di testare in via ordinaria)

Sono previste tre specie tassative di testamento speciale:

  • in occasione di malattie contagiose o in occasione di calamità pubbliche o infortuni
  • durante la navigazione marittima ed aerea
  • per i militari o assimilati

Testamento in occasione di malattie contagiose, calamità o infortuni

Tale forma di testamento speciale prevede che:

  • le dichiarazioni vanno rese, in presenza di due testimoni infrasedicenni al notaio o al giudice di pace del luogo, al sindaco o a chi ne fa le veci, o ad un ministro di culto;
  • non è presupposto necessario che la malattia abbia colpito realmente il testatore, è importante che questa sia stata valutata come contagiosa;
  • le calamità devo essere di entità eccezionale, come in caso di terremoti, alluvioni o stato di guerra;
  • l’infortunio deve anch’esso avere un’entità eccezionale tale da porre il testatore in pericolo di vita.

Il testamento ricevuto nel modo indicato perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore nel frattempo muore, il testamento deve essere depositato, appena è possibile nell’archivio notarile del luogo dove è stato ricevuto.

Testamento in caso di navigazione marittima

I presupposti sono che:

  • le dichiarazioni vanno rese, in presenza di due testimoni al comandante della nave, o a colui il quale segue in ordine di servizio il comandante se chi fa testamento è proprio quest’ultimo;
  • non è presupposto necessario la stazza della nave;
  • non è prevista tal forma di testamento se la nave è ferma in porto.

Così come per il testamento speciale previsto in caso di malattia, calamità e infortunio, che perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie, il testamento speciale fatto nel corso di un viaggio per mare perde efficacia nel trimestre successivo allo sbarco del testatore in un luogo ove gli è consentito testare in via ordinaria.

Testamento in corso di navigazione aerea

I presupposti sono che:

  • le dichiarazioni vanno rese, in presenza di uno, e se possibile, di due testimoni al comandante dell’aeromobile, ovvero se il comandante è impedito, all’ufficiale di grado più elevato;
  • non è prevista tal forma di testamento se è ferma in aeroporto.

Testamento dei militari e loro assimilati

Questa forma di testamento presuppone che:

  • le dichiarazioni vanno rese, in presenza di due testimoni ad un ufficiale, ad un cappellano militare, o ad un ufficiale della Croce Rossa;
  • la sollecita trasmissione al quartier generale e da questo al Ministero della difesa, che ne ordina la conservazione nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

Così come per le altre forme di testamento speciale, il testamento dei militari e loro assimilati perde efficacia nel trimestre successivo al ritorno del testatore in un luogo ove gli è consentito testare in via ordinaria.

I testamenti speciali sono nulli:

quando manca la dichiarazione scritta del testatore; se il testatore o la persona autorizzata a riceverli non sono in grado di sottoscrivere, è necessario farne solo menzione, indicandone il motivo.

La mancata ottemperanza delle regole inerenti la consegna, il deposito e l’annotazione nei rispettivi registri non sono causa di nullità, ma di semplice annullabilità

visita il sito dell'agenzia: http://www.immobiliareicf.it/

   
     Modulistica  
     Listino  
     Richiedi il preventivo  
   
 
   
 
   
 
Privacy    |    Mappa del sito     |    Contatti    |   Seguici su:   
Centro Servizi I.C.F. - Copyright © 2000-2016 - All Rights Reserved - P.I. 00911290948